Il CONDAV - Art. 118



COSTITUZIONE ITALIANA
 
testo in vigore dal: 1-12-2001
 
         Art. 118
 
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne  l'esercizio unitario, siano
 conferite a Province, Citta' metropolitane,   Regioni   e   Stato,  sulla  base  dei  principi  di sussidiarieta',
 differenziazione ed adeguatezza.
 
I  Comuni,  le  Province e le Cittą metropolitane sono titolari di funzioni  amministrative  proprie  e  di  quelle
  conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
 
La  legge  statale  disciplina  forme  di coordinamento fra Stato e Regioni  nelle  materie di cui alle lettere b)
 e h) del secondo comma dell'articolo   117,   e   disciplina   inoltre  forme  di  intesa  e coordinamento nella
 materia della tutela dei beni culturali.
 
Stato, Regioni, Cittą metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini, 
 singoli  e associati, per lo svolgimento  di  attivitą  di  interesse  generale,  sulla  base del principio di 
sussidiarietą.
 
(1)  Articolo  cosi'  modificato con l'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 
2001, n. 248).
 Il testo originario dell'art. 118 disponeva: "Spettano  alla  Regione le funzioni amministrative per le  materie
 elencate nel precedente articolo, salvo quelle di  interesse esclusivamente  locale,  che  possono essere 
attribuite dalla leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni  o  ad  altri enti locali. Lo Stato puo' con legge
delegare  alla  Regione  l'esercizio  di  altre  funzioni amministrative.  La  Regione  esercita normalmente le
 sue funzioni amministrative delegandole  alle  Provincie,  ai Comuni  o  ad  altri  enti  locali,  o valendosi  
dei loro uffici".