Il CONDAV - Legge 210/92



 

L. 25 febbraio 1992, n. 210

 

 

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (1/a) (1/circ).

 

 

(1)     Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n.55.

(1/a) Vedi, anche, la L. 25 luglio 1997, n. 238, riportata al n. E/XV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-          I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale): Circ. 6 dicembre 200, n.203; Circ. 10 ottobre 2000, n.172;

-          Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

-          Ministero del Tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC;

-          Ministero della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072;

-          Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 3 luglio 1996, n.296: Circ. 25 ottobre 1996, n. 8198.

 

Art. 1

 

   1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

 

    2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

 

   3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.


    4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata i danni di cui al comma 1; alle persone che per motivi di lavoro e per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie. (2/cost).

 

Art. 2

 

    1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177(2), come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984 n. 111.

 

    2. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324(3) e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. (3/cost).

  

   3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto  nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

   

    4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

 

   5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

 

   6. I benefici della presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

 

   7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2 (4) (2/cost).

 

(2)     Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.

(3)     Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, come sostituito dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, sollevata in riferimento art. 2, 32 e 38, primo e terzo comma, e 136 della Costituzione.

(4)     Così sostituito dall'art. 7, D.L., 23 ottobre 1996, n. 548, riportato alla voce Cassa del Mezzogiorno. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 15-18 aprile 1996, n.118 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 17 Serie speciale), aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del comma 2 del vecchio testo.

(2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n.266 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27 serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, degli art. 1 e 2, come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte - come notificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell'art. 3, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 423 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 43 serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, come integrati dall 'art.1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione: Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 15-21 novembre 2000, n. 522 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Cost. e già rigettata.

 

Art. 3

 

     1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 comma 1 presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della Sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative (5).

 

     1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata (6).

     2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

  

    3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta infezione da HIV.

    

    4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2 comma 3,  è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuto decesso.

 

    5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.
 

    6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.

 

    7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa (7) (2/cost).

 

Art. 4

 

    1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092(8).

    

    2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.

    

    3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio

 

    4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915(9), come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981 n. 834.
 

   (8) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.

   (9) Riportato alla voce : Pensioni civili, militari e di guerra.

 

Art. 5

 

    1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4 è ammesso ricorso al ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro 30 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.

    2. Entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
   

    3.  E' facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

 

Art. 6

 

    1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento (10).

 

    2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

 

(10) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

 

Art. 7

 

    1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.


   2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole e alle comunità in genere.

  

    3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione

 

Art. 8


    1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.


    2.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato il lire 19 miliardi l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

   3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio