Il CONDAV - Art. 32



Art. 32 della Costituzione

 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La Legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

 

Commento.

 

Indubbiamente l’art. 32 della Costituzione è uno degli articoli più complessi che si trovi nella nostra Costituzione e questo perché comprende in sé una sfera assai ampia di materie che spaziano dall’igiene all’edilizia, dal lavoro alla sorveglianza sugli alimenti e così anche alla tutela della quiete pubblica.

 Le vaccinazioni si inseriscono a pieno titolo nella logica del 2° comma in quanto trattasi di “trattamento sanitario obbligatorio” e quindi compreso nel contesto di “tutela della salute così come garantito dalla stessa Costituzione.

Se l’art. 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, perché non si sono effettuate visite accurate, raccolta di dati sui familiari ed  esami preventivi, prima di vaccinare?

            Avv. Laura Migliorini del Foro di Venezia

 

Alcuni Dirigenti del Ministero della Sanità e alcuni luminari hanno dichiarato che gli esami preventivi NON sono necessari perché i danneggiati sono TROPPO POCHI e troppo COSTOSI gli esami preventivi. Ma in questo modo non si viola il 1° comma dell’art. 32 laddove cita “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”?

 

Se la PENA DI MORTE E' ILLEGALE in Italia, allora perché si è vaccinato sapendo che in assenza di visita medica approfondita e analisi alcuni bimbi sarebbero DECEDUTI?

 

La tutela della salute, poi, si dovrebbe attuare anche attraverso una corretta informazione, cosa che, ad oggi, non è stata effettuata.

La stessa L.210, nata il 25 febbraio 1992 per tutelare i danneggiati da vaccinazione e in seguito estesa ai danneggiati da emoderivati, alla’art. 7 comma , obbligava le ASL ad una “corretta e reale informazione”. Peccato che anche questa precisa indicazione sia sempre stata disattesa.

 

Non dimentichiamo, inoltre, che l’art. 32 afferma con assoluta certezza quanto segue: “La Legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.  Ma se la legge NON può violare in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana, perché nessuno prima del TSO vaccinale ha MAI ricevuto informazioni reali e corrette sui possibile effetti avversi che sarebbero potuti occorrere dopo il trattamento?

Questa mancanza d’informazione non è per se stessa una grave violazione del diritto?

 

La Corte Costituzionale, nella Sentenza  n. 1108 del 2000, afferma che:

 

“Quando una vita è in gioco non importa cosa dicono le statistiche

 

Soprattutto, aggiungiamo noi, quando, le statistiche che supportano il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) vaccinale sono INESATTE e IRREALI !

 

 

a cura di Nadia Gatti – Presidente Condav