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RICHIESTE CONDAV
Punto n. 1
Soppressione dei termini per l’ottenimento
dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
vaccinazione e somministrazione di emoderivati.
L’eliminazione del vincolo dei tre anni previsti dalla legge
210/92 per presentare la domanda d'indennizzo, infatti, è una
questione, non solo di giustizia ma anche e soprattutto di
coscienza.
L’art. 7, la Legge 210/92 prevedeva che “entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore, fossero attuati progetti di informazione
sulle complicanze causate da somministrazione di vaccinazioni o
emoderivati”, cosa che non è mai avvenuta; così come non si sono
mai stati attuati “progetti, prioritariamente rivolti ai
genitori, alle scuole e alle comunità in genere, che
assicurassero una corretta informazione sull'uso dei vaccini,
sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione”;
così come è stata completamente disattesa la Legge 25 luglio
1997 n. 238 “Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992
n. 210 , in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati”. Legge
che, all’art. 1 comma 13 cita: “Alla presente legge sarà data la
massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle
regioni e delle province autonome tramite affissione di copia
della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle
aziende unità sanitarie locali competenti in materia di invalidi
civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle
aziende unità sanitarie locali competenti in materia di
vaccinazioni, presso tutti consolati all'estero della Repubblica
italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di
cura private, nonché nei locali adibiti al servizio
trasfusionale....”
Così facendo, però, si è impedito ai danneggiati o presunti tali,
di prenderne conoscenza e di poterne usufruire.
Per questi motivi, appare non solo logico, ma anche giusto, che
lo Stato assegni un indennizzo a chi è stato menomato in modo
permanente SENZA porre termini di decorrenza, assolvendo così al
diritto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 307
del giugno 1990.
Dello stesso parere sono stati molti Deputati che, sollecitati
dalle varie associazioni di riferimento dei soggetti danneggiati,
in diversi momenti hanno presentato, varie proposte di legge che,
per la sola mancanza di fondi, non sono state approvate (Vedi
XIV legislatura PdL. C.1145, S.2970; Legislatura XV: PdL. N.
1523 presentato il 31 luglio 2006 e l’Atto parlamentare n.2163
presentato il 24 gennaio 2007).
Reintegrazione dei soggetti già riconosciuti
danneggiati dalle CMO, ma non indennizzati per aver
presentato la domanda “in modo intempestivo”, cioè fuori dai
termini previsti dalla L.210/92.
Il tutto tenendo conto che, oltre a creare gravi complicazioni
ai soggetti danneggiati che dovrebbero spendere ancora tempo e
danaro per ripresentare la domanda, essere nuovamente sottoposti
a visita dalle CMO competenti (che, essendosi ridotte di numero
in maniera esponenziale, sono lontane e, in alcuni casi
difficili da raggiungere per soggetti gravemente disabili) e
attendere ancora non si sa quanto per vedersi riconoscere ciò
che gli è sempre spettato di diritto, sarebbe anche un’indubbia
ed inutile perdita di tempo e di denaro, per gli enti coinvolti
(ASL, Regioni, CMO, Uffici Ministeriali).
Punto n. 2
Rivalutazione dell’intero importo erogato mensilmente
in base alla legge 210/92 ai sensi dell’art. 2 comma 1 e 2,
sulla base del tasso di inflazione programmato.
Già varie sentenze sono state pronunciate in tal senso (vedi
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. lavoro, del
28/07/2005, n.15894, in cui si dispone l’immediato
riconoscimento ed erogazione della rivalutazione monetaria sulla
componente integrativa speciale di tutti i ratei d’indennizzo
riscossi dagli aventi diritto dall’anno 1992 in avanti.
Sentenze che hanno già visto alcuni aventi diritto, riscuotere
le somme loro spettanti, creando così una grave discriminazione
fra gli stessi danneggiati.
Quindi, si chiede che i benefici di legge, ex art. 2, comma 2,
L. 210/1992, vengano erogati, previa loro corretta rivalutazione
anche della componente integrativa speciale”.
Questo eviterà l’instaurazione di azioni giudiziarie da parte
degli aventi diritto, per ottenere le somme loro spettanti e,
quindi, ulteriori oneri a carico dall’amministrazione.
Punto n. 3
Predisposizione di un documento da inviare alle CMO, in
cui si tenga conto delle patologie già riconosciute ed
indennizzate. Questo farà si che le stesse possano esprimere
giudizi uniformi, evitando trattamenti disparitari fra i vari
soggetti danneggiati.
Per esempio, ad oggi, solo alcuni soggetti affetti da encefaliti
causate dal vaccino Sabin vengono indennizzati, mentre ad altri
soggetti il nesso causale viene negato “perché il vaccino Sabin
può causare solo 1 caso di poliomielite post-vaccinica ogni
500.000 dosi e non l’encefalite”. L'antipolio Sabin, invece,
oltre a provocare paralisi flaccida, provoca anche encefaliti di
grado e natura diversa, a seconda dell'area cerebellare colpita.
Il poliovirus Sabin, infatti, è un virus neurotropo che può
colpire il cervelletto, il ponte, i neuroni motori, causando
quadri clinici diversi e, quindi, provocando encefaliti diverse
e di diversa intensità, così come comprovato da ampia
letteratura scientifica. Sarebbe, quindi, utile che, con l'aiuto
del Ministero, si evidenziassero i casi di encefalopatia da
Sabin occorsi in Italia.
Stessa cosa dicasi per le poliomieliti contratte dopo la
somministrazione di vaccino Salk, in alcuni casi indennizzate,
in altri no e di altre patologie ad insorgenza post-vaccinale,
non ancora prese in considerazione dalle CMO e dal Ministero
della Salute.
Questo trattamento disparitario ha creato e continuerà a creare
l’instaurarsi di nuovi e numerosi contenziosi giudiziari con
ulteriori oneri a carico dell’amministrazione.
Punto n. 4
Reintegrazione dei danneggiati deceduti prima
dell’entrata in vigore della legge. Il tutto per evitare di
creare gravi discriminazioni fra danneggiati deceduti, visto che,
attualmente, la legge prevede solo l’indennizzo ai famigliari
dei deceduti dopo l’entrata in vigore della stessa.
Punto n. 5
Erogazione assegno Una Tantum ex art. 4 L.229/05.
La legge 229/05, al comma 1 dell’art. 4, prevede la misura
massima di erogazione: “… misura massima di dieci annualita'
dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1…” e
ne individua il periodo: “per il periodo compreso tra il
manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo
medesimo”, ovvero quello erogato dalla L.229/05 e non dalla L.
210/92 come alcune persone hanno ipotizzato. Teoria che,
oltretutto, aprirebbe un nuovo e più grande dilemma:" Cosa
verrebbe erogato nel periodo intercorrente tra l'ottenimento
dell'indennizzo ai sensi della L.210/92 e l'ottenimento della
L.229/05, l'intero importo? Nel comma 2, invece, spiega in modo
esaustivo in che modo devono essere definite le annualità
pregresse: “Le annualita' pregresse sono definite con tabelle di
conversione al 50 per cento (DI COSA?) del periodo intercorrente
tra la data del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di
ottenimento dell'indennizzo.”.
Quindi, l’unica interpretazione possibile e confermata anche
dalla relatrice della legge On. Carla Castellani e dagli altri
firmatari, è che venga applicata la tabella di riconversione del
50% calcolato in relazione agli anni realmente intercorsi tra il
manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo
stesso (comma 2), per un massimo di 10 annualità, come previsto
dal comma 1 e come voluto dal legislatore.
Punto n. 6
Proposta di modifica art. 1 comma 3 L.229/05
nella parte in cui cita: “Qualora a causa della vaccinazione
obbligatoria sia derivato il decesso...” con “Qualora sia
derivato il decesso, l’avente diritto che ha prestato assistenza
prevalente e continuativa....”. Limitare l’indennizzo solo ai
familiari di coloro che sono deceduti a causa della vaccinazione,
sembra, oltre che molto limitativo, anche iniquo. Così facendo,
infatti, coloro che, per prestare l’assistenza hanno dovuto
rinunciare al lavoro, si ritroveranno in gravi difficoltà. Così
facendo, inoltre, si vedrebbero ridurre in modo esponenziale le
cause intentate dai genitori per vedersi riconosciuto il danno
patrimoniale.
E, sempre nell’art. 1 comma 3, nella parte in cui cita: “Ai fini
della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine
i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i
fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro”,
togliendo la dicitura “ a carico”. Questo, infatti, impedirebbe
ai soggetti “non a carico”, quindi alla maggior parte degli
aventi diritto (essendo estremamente raro che disabili gravi
possano avere “a carico” i propri familiari), di avere accesso
all’eredità, causando l’istaurarsi di nuovi contenziosi
giudiziari.
Punto n. 7
Informazione chiara e precisa sugli eventi avversi provocati
dai vaccini, perché solo con l'informazione si potrà avere
una reale stima dei danneggiati (i medici, infatti, alcuni per
mancata conoscenza del problema, sono refrattari a fare questo
tipo di diagnosi).
Anamnesi ed esami "approfonditi" pre-vaccinali, che evitino o
limitino, lesioni ai vaccinandi.
Istituzione di una commissione medica che stabilisca come mai
anche persone "sane" e non affette da disturbi del sistema
immunitario, si siano ammalate e a volte, siano decedute
dopo le vaccinazioni. Questo permetterà di evitare ad altri
bimbi lesioni da vaccino. (Comm.ne Igiene e Sanità presieduta
dal Sen. Dott. Antonio Tomassini)
Centro di ricerca dove “tutti” i medici possano confrontarsi
e proporre nuove terapie e cure. I danni da vaccino, infatti,
non possono essere trattati come le normali patologie
degenerative del sistema nervoso centrale e/o periferico.
Partecipazione del Condav e delle Associazioni alla Commissione
Nazionale Vaccini. Questo permetterà un controllo da parte delle
associazioni, sull’operato di chi decide le strategie vaccinali.
Istituzione di Commissioni Regionali di tutela per i
danneggiati da vaccino: Incontri periodici fra
rappresentanti dei danneggiati e funzionari delle Regioni
serviranno per fare il punto della situazione e controllare lo
stato d’avanzamento delle richieste.
RICHIESTE al PRESIDENTE della REPUBBLICA
Un Memorial Day per ricordare chi per adempiere ad un
obbligo dello Stato e per “combattere la guerra contro le
malattie”, ha donato la propria vita: bambini morti o gravemente
danneggiati nell’integrità psicofisica della propria persona. e
una medaglia al merito o al valor civile che serva come
riconoscimento da parte dello Stato del servizio reso dai
danneggiati da vaccino alla collettività. Il tutto tenendo conto
del principio della Corte Costituzionale che ha considerato i
danneggiati da vaccinazione come coloro che vanno in guerra e
sacrificano la loro vita per il bene della popolazione.
PROPOSTA di modifica delle leggi sulla vaccinazione
obbligatoria
RICHIESTA CATEGORIA “PROTETTA”
Creazione di una categoria “protetta” di cui faranno parte tutti
i bimbi riconosciuti lesi in modo permanente da vaccino - che
gli riconosca il diritto a:
Terapie farmacologiche e riabilitative gratuite per i portatori
di handicap post vaccinico, fra le quali: assistenza domiciliare
con la durata da stabilire a seconda della gravità dei malati;
rimborso delle cure “alternative” - quando le cure “tradizionali
siano risultate inefficaci - o presso le strutture private e/o
liberi professionisti, nel momento in cui le strutture pubbliche
non siano in grado di soddisfare le esigenze di cura e
riabilitazione del danneggiato (vedi poliomielite: centri di
riabilitazione ufficiali chiusi e cure solo presso luminari
della “vecchia guardia”); idroterapia, ecc…Protesi e presidi
ospedalieri. Integrando così l'art. 2, comma 5 della L.210/92.
Riconoscimento dell'Indennità di Frequenza e Accompagnamento,
fino alla maggiore età, senza che siano sottoposti a revisioni
periodiche. Compiuto il 18° anno saranno sottoposti ad una
visita di controllo e, la sopraccitata indennità sarà tolta a
coloro che risulteranno autosufficienti, mentre gli altri
continueranno a riceverla.
Prepensionamento dei genitori con figli GRAVEMENTE disabili e
precedenza per i genitori dei danneggiati o per i danneggiati
stessi, nella ricerca del posto di lavoro.
Aiuto nella ricerca di alloggi idonei alle esigenze dei
danneggiati e dei loro famigliari.
Assegni di superinvalidità. Applicazione della Tabella E per le
superinvalidità (DPR 834/81) Integrazione L. 210/92 all'art. 2,
comma 2. Attuando il principio della Corte Costituzionale che ha
considerato i danneggiati da vaccinazione come coloro che vanno
in guerra e sacrificano la loro vita per il bene della
popolazione.
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