Il CONDAV - Lo statuto



Art.1 Costituzione e sede
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "COORDINAMENTO NAZIONALE DANNEGGIATI DA VACCINO" o “CONDAV”.
L’organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “ Organizzazione di volontariato ”.
“I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.”
La sede dell'Associazione è in Sabbioneta (MN), via Borgofreddo n° 38 e potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche deliberare l'apertura di sedi periferiche.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione è retta dal presente statuto.

Art.2 Finalità
L'Associazione si propone di:
a) impegnarsi a garantire una speciale tutela delle persone portatrici di handicap post-vaccinico;
b) promuovere uguali diritti per i portatori di handicap post-vaccinico;
c) richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, del Parlamento e del Governo sui reali bisogni dei portatori di handicap post-vaccinico; a tal fine l'Associazione mantiene gli opportuni contatti con gli organi delle Amministrazioni centrali, regionali e locali italiane ed estere e con tutte le strutture, anche private, interessate;
d) svolgere ogni attività considerata utile per la soluzione dei problemi connessi ai danni da vaccino e alla prevenzione degli stessi;
e) mobilitare l'interesse del pubblico sulla questione della prevenzione e della tutela dei danneggiati da vaccino;
f) fornire sempre, a chiunque ne faccia richiesta, tutte le informazioni acquisite sui danni da vaccino;
g) svolgere attività di informazione diffondendo, anche in qualità di editore, articoli e/o pubblicazioni in qualità di editore. Potrà organizzare conferenze, seminari, incontri, anche sui media, sui temi inerenti l’attività associativa.
h) l'Associazione non ha per oggetto principale ed esclusivo l'esercizio di attività commerciali;
i) l'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
j) partecipare ad attività formativa e svolgere attività propositiva e consultiva anche riguardo ai problemi di ordine morale e giuridico che la nuova scienza e tecnologia medica pongono.
k) è fatto divieto all'Associazione, di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e alle attività commerciali marginali.

Art.3 Principi
In conformità ai principi riportati in questo atto e per il rispetto di essi, l'Associazione riconosce in particolare a tutti i suoi membri, come a tutte quelle persone con le quali collaborerà, il diritto inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della propria coscienza.

Art.4 Collaborazione con altri organismi
Nello spirito del proprio statuto, l'Associazione intende stabilire con le Autorità Nazionali dei paesi in cui opera, con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali operanti nello stesso territorio, una cordiale e franca collaborazione, nel rispetto della sovranità nazionale e secondo i principi della Cooperazione Internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.
Eventuali Convenzioni con altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, anche su proposta del Presidente o di un decimo dei Soci, e sono sottoposte a ratifica dell’Assemblea.

Art.5 Impegni
L'Associazione e suoi membri si obbligano a:
a) perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
b) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie.

Art. 6 Requisiti dei soci
Sono soci dell'Associazione persone fisiche, maggiorenni, gli Enti, i gruppi e le Associazioni italiane e straniere aventi finalità e scopi sociali affini che si impegnano con metodo e continuità per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.
E' espressamente esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci
I diritti e i doveri dei soci sono:
a) partecipare alle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, con diritto di voto;
b) essere eletti alle cariche associative;
c) impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie;
d) versare la eventuale quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti stabiliti da apposite delibere del Consiglio Direttivo o dal Regolamento interno.
f) prestare la propria attività in modo volontario.

Art.8 Ammissione e dimissione dei soci
Possono essere soci sia le persone fisiche, sia altri enti con o senza personalità giuridica
1) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e su presentazione da parte di almeno due dei soci.
2) L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
3) La qualità di socio si perde:
a) per la dimissione notificata per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per delibera di esclusione, ad insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, per inadempienza degli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino nocumento all'Associazione;
c) per ritardato pagamento dell'eventuale quota sociale per oltre due anni.
d) Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione del libro dei soci.
4) I soci si dividono in:
- aderenti (sono coloro che offrono la quota associativa annuale minima)
- ordinari (sono coloro che versano la quota sociale annua)
- sostenitori (oltre alla quota sociale versano un contributo)
- familiari: sono familiari (genitori o figli conviventi) di soci già iscritti, con quota sociale ridotta.

5) Tutte le categorie di soci hanno lo stesso diritto di voto in assemblea e possono accedere alle cariche elettive dell’associazione.
E’ prevista l’adesione all’associazione anche da parte di “simpatizzanti” che, pur non versando la quota associativa prevista, condividano le idee e gli scopi dell’Associazione stessa. I simpatizzanti non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle riunioni ed esprimere il loro parere e i loro suggerimenti. Essi vengono registrati nel Libro dei Simpatizzanti e da lì possono essere cancellati solo a seguito di richiesta scritta presentata o inviata al Consiglio Direttivo.

6) E’ altresì prevista la presenza di “Simpatizzanti ad Honorem” (sono coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, vengono individuati come tali dall’Assemblea, per particolari benemerenze verso l’Associazione). Essi, come i “simpatizzanti”, non hanno diritto di voto né di essere eletti o ricoprire cariche associative, ma possono partecipare alle riunioni ed esprimere il loro parere e i loro suggerimenti. vengono registrati nel Libro dei Simpatizzanti sotto la voce “Simpatizzanti ad Honorem”.

Art.9 Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
* l'Assemblea Generale;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente e il Vicepresidente;
* i Revisori dei Conti.
* Il Segretario

Art.10 Assemblea Generale
1) L'Assemblea Generale è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione.
Essa si riunisce in via ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno su convocazione del Presidente, per approvare il bilancio o rendiconto annuale.
L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
c) 1/10 dei suoi soci..
La convocazione è fatta mediante lettera o altri mezzi telematici ammessi dalle leggi vigenti, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
Le richieste di convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale devono essere motivate.

Art.11 Modalità di voto
Ogni membro dispone di un voto all'Assemblea Generale. Gli Enti, i Gruppi ed Associazioni, hanno diritto ad un solo voto espresso dai loro rappresentanti.
Un membro assente può dare mandato scritto ad un altro membro aderente all'Associazione- che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione- per rappresentarlo.
E' ammessa una sola delega per socio, fatta eccezione per gli associati appartenenti allo stesso nucleo familiare, che possono delegare tutti un appartenente alla famiglia. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto da almeno 2/3 dei votanti. Alla votazione partecipano tutti i soci.
L'Assemblea Generale può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale.
“In prima convocazione l’ assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’ assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.”
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art.12 Compiti dell'Assemblea Generale
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
1) in sede ordinaria:
a) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
b) approvare il bilancio;
c) deliberare sulla relazione politica, economica e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
d) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ed i Revisori dei Conti;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
2) In sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art.13 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
- dal Presidente dell'Associazione;
- da almeno sei Consiglieri eletti tra i soci, di cui un Vicepresidente;
Il Consiglio Direttivo è eletto per la durata di tre anni.
I suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo ha la responsabilità di assumere tutte quelle disposizioni che sono necessarie al raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo secondo le direttive dell'Assemblea.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenti esterni da esso nominati. Detti consulenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo e hanno diritto al rimborso spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Il Consiglio direttivo ha il compito di:
a) gestire gli affari correnti dell'Associazione;
b) approvare i programmi di intervento;
c) redigere ed approvare il bilancio dell'esercizio precedente e la relazione politica, economica e finanziaria entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) convocare l'Assemblea per deliberare sul bilancio e su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione del libro del Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci o l'esclusione di nuovo soci come previsto dall'art.8;
g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti;
h) stabilire l'eventuale quota di adesione all'Associazione;
i) nominare i responsabili dei settori operativi ed i capi progetto;
j) stipulare accordi e contratti con terzi: Governi, Organismi, Enti Associazioni o Gruppi di Collaborazione;
k) assumere il personale;
l) nominare il segretario;
m) proporre la nomina di “Simpatizzanti ad Honorem”.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante lettera o altri mezzi telematici previsti dalle leggi vigenti, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare spedita, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza di suddette formalità di convocazione, qualora fossero presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art.14 Il Presidente
1) Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
2) Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. In mancanza anche del Vice presidente, è sostituito dal Consigliere più anziano, nominato da più vecchia data.
Il Presidente risponde del suo operato di fronte all’Assemblea, che convocata in sede straordinaria, può revocarne il mandato e eleggere un sostituto fino al termine del triennio.

Art. 15 Segretario – Tesoriere
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, dura in carica fino al termine del mandato del Presidente, può essere confermato.
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Art.16 Revisore dei Conti
1) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2) Compiti dei Revisori dei Conti
Ai Revisori dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio.

Art.17 Gratuità delle cariche sociali e sulle prestazioni degli aderenti
Tutte le cariche elettive sono conferite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
Qualora i Revisori dei Conti siano liberi professionisti abilitati allo svolgimento di tale attività potranno essere retribuiti nei limiti della tariffa professionali.

Art.18 Gruppi di Lavoro
1) I Gruppi di Lavoro sono formati dai volontari in operazione e da uno o più Responsabili.
2) Il Responsabile o i Responsabili, vengono nominati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
3) I Gruppi di Lavoro si dividono in:
a) Regionali.
b) Provinciali
4) In ogni Regione è prevista la presenza di Rappresentanti Regionali che hanno il compito di coordinare il lavoro dei vari Gruppi.
5) I Responsabili di Regione rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo e al Presidente.
I Gruppi di Lavoro non possono effettuare spese, né assumere obblighi senza il preventivo consenso del Presidente e del Segretario, o del Consiglio Direttivo.

Art.19 Finanza e Patrimonio
1) Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalla eventuale quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e dalla eventuale quota annua, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) da versamenti volontari di soci e non soci;
c) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, enti Locali, Istituti di Credito, Imprese, Associazioni, Enti in genere e privati cittadini;
d) da proventi dall'organizzazione di attività finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale;
e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, che verranno accettati dal Consiglio Direttivo;
f) da risultati derivanti dallo svolgimento di attività commerciale di tipo marginale;
g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
2) I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo;
3) I beni dell’Associazione possono essere immobili, mobili e mobili registrati; i beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall’Associazione e sono ad essa intestati; eventuali beni mobili degli aderenti o di terzi vengono acquisiti in comodato gratuito dall’Associazione.

4) I beni immobili, mobili e mobili registrati sono elencati nell’inventario, depositato presso la sede dell’Associazione, e può essere consultato dagli associati.

5) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o del Segretario-Tesoriere, congiunte per operazioni straordinarie, disgiunte per la gestione ordinaria.

6) E’ facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo (anche disgiuntamente) disporre rimborsi spese e/o compensi a favore di terzi che vengano chiamati a collaborare con l’Associazione.

Art.20 Il Bilancio
Il bilancio è annuale. Il bilancio consuntivo contiene entrate e spese relative all’anno solare. Viene elaborato dal Segretario, che lo propone al Consiglio Direttivo, il quale allegherà una nota informativa sull’attività dell’anno e una previsione relativa alle attività per l’anno successivo e lo invierà all’Assemblea Generale per l’approvazione.
E’ facoltà del Consiglio indicare i dati salienti di bilancio nella lettera di convocazione dell’Assemblea. Ogni socio ha comunque diritto alla consultazione del bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria, purché validamente costituita, provvederà all’approvazione a maggioranza semplice dei presenti
Il Bilancio deve essere approvato entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Art.21 Libri sociali
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze, delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei Soci e dei Simpatizzanti.
I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.22 Svolgimento dell’attività
a) L'attività dell'Associazione è prestata in modo spontaneo e senza alcun fine di lucro, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ed è volta a perseguire l'esclusivo fine di solidarietà sociale;
b) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 23 Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere rappresentate da 1/10 dei soci all’Assemblea da uno degli organi o da almeno dieci soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione.

Art.24 Scioglimento e liquidazione
1) In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2) I beni che residuano dopo l’ esaurimento della liquidazione sono devoluti alle altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’ assemblea.
3) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti in seconda convocazione.

Art.25 Clausola arbitrale
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Mantova o, su richiesta degli interessati, dal Presidente dell'Associazione. In ogni caso il lodo dell'arbitro sarà inappellabile e vincolante.

Art.26 Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto saranno applicate le disposizioni di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.