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Art.1 Costituzione e sede
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata
"COORDINAMENTO NAZIONALE DANNEGGIATI DA VACCINO" o “CONDAV”.
L’organizzazione è costituita in conformità al dettato della
legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “
Organizzazione di volontariato ”.
“I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a
principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono
l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita
dell’organizzazione stessa.”
La sede dell'Associazione è in Sabbioneta (MN), via Borgofreddo
n° 38 e potrà essere trasferita per semplice decisione del
Consiglio Direttivo, il quale potrà anche deliberare l'apertura
di sedi periferiche.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione è retta dal presente statuto.
Art.2 Finalità
L'Associazione si propone di:
a) impegnarsi a garantire una speciale tutela delle persone
portatrici di handicap post-vaccinico;
b) promuovere uguali diritti per i portatori di handicap post-vaccinico;
c) richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, del
Parlamento e del Governo sui reali bisogni dei portatori di
handicap post-vaccinico; a tal fine l'Associazione mantiene gli
opportuni contatti con gli organi delle Amministrazioni centrali,
regionali e locali italiane ed estere e con tutte le strutture,
anche private, interessate;
d) svolgere ogni attività considerata utile per la soluzione dei
problemi connessi ai danni da vaccino e alla prevenzione degli
stessi;
e) mobilitare l'interesse del pubblico sulla questione della
prevenzione e della tutela dei danneggiati da vaccino;
f) fornire sempre, a chiunque ne faccia richiesta, tutte le
informazioni acquisite sui danni da vaccino;
g) svolgere attività di informazione diffondendo, anche in
qualità di editore, articoli e/o pubblicazioni in qualità di
editore. Potrà organizzare conferenze, seminari, incontri, anche
sui media, sui temi inerenti l’attività associativa.
h) l'Associazione non ha per oggetto principale ed esclusivo
l'esercizio di attività commerciali;
i) l'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire
utili.
j) partecipare ad attività formativa e svolgere attività
propositiva e consultiva anche riguardo ai problemi di ordine
morale e giuridico che la nuova scienza e tecnologia medica
pongono.
k) è fatto divieto all'Associazione, di svolgere attività
diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse e alle attività commerciali marginali.
Art.3 Principi
In conformità ai principi riportati in questo atto e per il
rispetto di essi, l'Associazione riconosce in particolare a
tutti i suoi membri, come a tutte quelle persone con le quali
collaborerà, il diritto inalienabile di perseguire il pieno
sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della
propria coscienza.
Art.4 Collaborazione con altri organismi
Nello spirito del proprio statuto, l'Associazione intende
stabilire con le Autorità Nazionali dei paesi in cui opera, con
le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali operanti nello
stesso territorio, una cordiale e franca collaborazione, nel
rispetto della sovranità nazionale e secondo i principi della
Cooperazione Internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni
Unite.
Eventuali Convenzioni con altri Enti e soggetti sono deliberate
dal Consiglio Direttivo, anche su proposta del Presidente o di
un decimo dei Soci, e sono sottoposte a ratifica dell’Assemblea.
Art.5 Impegni
L'Associazione e suoi membri si obbligano a:
a) perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
b) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre
ideologie.
Art. 6 Requisiti dei soci
Sono soci dell'Associazione persone fisiche, maggiorenni, gli
Enti, i gruppi e le Associazioni italiane e straniere aventi
finalità e scopi sociali affini che si impegnano con metodo e
continuità per lo svolgimento delle attività dell'Associazione,
allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.
E' espressamente esclusa ogni forma di partecipazione temporanea
alla vita associativa.
Art. 7 Diritti e doveri dei soci
I diritti e i doveri dei soci sono:
a) partecipare alle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie,
con diritto di voto;
b) essere eletti alle cariche associative;
c) impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi
rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze
statutarie;
d) versare la eventuale quota associativa annuale deliberata dal
Consiglio Direttivo;
e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata nei limiti stabiliti da apposite delibere
del Consiglio Direttivo o dal Regolamento interno.
f) prestare la propria attività in modo volontario.
Art.8 Ammissione e dimissione dei soci
Possono essere soci sia le persone fisiche, sia altri enti con o
senza personalità giuridica
1) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e
su presentazione da parte di almeno due dei soci.
2) L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci
è deliberata dal Consiglio Direttivo; le iscrizioni decorrono
dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
3) La qualità di socio si perde:
a) per la dimissione notificata per iscritto al Consiglio
Direttivo;
b) per delibera di esclusione, ad insindacabile decisione del
Consiglio Direttivo, per inadempienza degli impegni assunti o
per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto
alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi
che comportino nocumento all'Associazione;
c) per ritardato pagamento dell'eventuale quota sociale per
oltre due anni.
d) Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni
anno sociale alla revisione del libro dei soci.
4) I soci si dividono in:
- aderenti (sono coloro che offrono la quota associativa annuale
minima)
- ordinari (sono coloro che versano la quota sociale annua)
- sostenitori (oltre alla quota sociale versano un contributo)
- familiari: sono familiari (genitori o figli conviventi) di
soci già iscritti, con quota sociale ridotta.
5) Tutte le categorie di soci hanno lo stesso diritto di voto in
assemblea e possono accedere alle cariche elettive
dell’associazione.
E’ prevista l’adesione all’associazione anche da parte di “simpatizzanti”
che, pur non versando la quota associativa prevista, condividano
le idee e gli scopi dell’Associazione stessa. I simpatizzanti
non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle riunioni
ed esprimere il loro parere e i loro suggerimenti. Essi vengono
registrati nel Libro dei Simpatizzanti e da lì possono essere
cancellati solo a seguito di richiesta scritta presentata o
inviata al Consiglio Direttivo.
6) E’ altresì prevista la presenza di “Simpatizzanti ad Honorem”
(sono coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo o del
Presidente, vengono individuati come tali dall’Assemblea, per
particolari benemerenze verso l’Associazione). Essi, come i “simpatizzanti”,
non hanno diritto di voto né di essere eletti o ricoprire
cariche associative, ma possono partecipare alle riunioni ed
esprimere il loro parere e i loro suggerimenti. vengono
registrati nel Libro dei Simpatizzanti sotto la voce “Simpatizzanti
ad Honorem”.
Art.9 Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
* l'Assemblea Generale;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente e il Vicepresidente;
* i Revisori dei Conti.
* Il Segretario
Art.10 Assemblea Generale
1) L'Assemblea Generale è l'organo deliberante e sovrano
dell'Associazione.
Essa si riunisce in via ordinaria entro il 30 giugno di ogni
anno su convocazione del Presidente, per approvare il bilancio o
rendiconto annuale.
L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria ogni
qualvolta ne facciano richiesta:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti;
c) 1/10 dei suoi soci..
La convocazione è fatta mediante lettera o altri mezzi
telematici ammessi dalle leggi vigenti, contenente l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che
di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare,
spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque
giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza
stessa.
Le richieste di convocazione straordinaria dell'Assemblea
Generale devono essere motivate.
Art.11 Modalità di voto
Ogni membro dispone di un voto all'Assemblea Generale. Gli Enti,
i Gruppi ed Associazioni, hanno diritto ad un solo voto espresso
dai loro rappresentanti.
Un membro assente può dare mandato scritto ad un altro membro
aderente all'Associazione- che non sia amministratore, revisore
o dipendente dell'Associazione- per rappresentarlo.
E' ammessa una sola delega per socio, fatta eccezione per gli
associati appartenenti allo stesso nucleo familiare, che possono
delegare tutti un appartenente alla famiglia. Non è ammesso il
voto per corrispondenza.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto se richiesto da almeno 2/3 dei votanti. Alla votazione
partecipano tutti i soci.
L'Assemblea Generale può essere convocata in luogo diverso dalla
sede sociale.
“In prima convocazione l’ assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti
presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può
aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni
dell’ assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti.”
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano
tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Art.12 Compiti dell'Assemblea Generale
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
1) in sede ordinaria:
a) delineare gli indirizzi generali dell'attività
dell'Associazione;
b) approvare il bilancio;
c) deliberare sulla relazione politica, economica e finanziaria
presentata dal Consiglio Direttivo;
d) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il
Vicepresidente ed i Revisori dei Conti;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
2) In sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento e liquidazione
dell'Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
Art.13 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
- dal Presidente dell'Associazione;
- da almeno sei Consiglieri eletti tra i soci, di cui un
Vicepresidente;
Il Consiglio Direttivo è eletto per la durata di tre anni.
I suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo ha la responsabilità di assumere tutte
quelle disposizioni che sono necessarie al raggiungimento dei
fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo secondo le
direttive dell'Assemblea.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può
avvalersi di consulenti esterni da esso nominati. Detti
consulenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con diritto di voto consultivo e hanno diritto al
rimborso spese effettivamente sostenute per lo svolgimento
dell’incarico.
Il Consiglio direttivo ha il compito di:
a) gestire gli affari correnti dell'Associazione;
b) approvare i programmi di intervento;
c) redigere ed approvare il bilancio dell'esercizio precedente e
la relazione politica, economica e finanziaria entro il 31
maggio di ciascun anno;
d) convocare l'Assemblea per deliberare sul bilancio e su ogni
atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda
l'ordinaria amministrazione;
e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione del
libro del Soci per accertare la permanenza dei requisiti di
ammissione di ciascun socio;
f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di
nuovi soci o l'esclusione di nuovo soci come previsto
dall'art.8;
g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione
ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano
l'attività dell'Associazione stessa designandone i
rappresentanti;
h) stabilire l'eventuale quota di adesione all'Associazione;
i) nominare i responsabili dei settori operativi ed i capi
progetto;
j) stipulare accordi e contratti con terzi: Governi, Organismi,
Enti Associazioni o Gruppi di Collaborazione;
k) assumere il personale;
l) nominare il segretario;
m) proporre la nomina di “Simpatizzanti ad Honorem”.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di
almeno la metà più uno dei membri e le delibere sono prese a
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede la riunione.
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante lettera
o altri mezzi telematici previsti dalle leggi vigenti,
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
riunione e l'elenco delle materie da trattare spedita, a tutti i
componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima
dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre
giorni prima dell'adunanza stessa.
Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è
atto a deliberare anche in assenza di suddette formalità di
convocazione, qualora fossero presenti tutti i suoi membri e
tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su
designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio
Direttivo.
Art.14 Il Presidente
1) Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica
un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede
al rinnovo delle cariche sociali.
2) Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti
gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e
del buon andamento dell'Associazione.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino
l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e
sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei
suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice
Presidente. In mancanza anche del Vice presidente, è sostituito
dal Consigliere più anziano, nominato da più vecchia data.
Il Presidente risponde del suo operato di fronte all’Assemblea,
che convocata in sede straordinaria, può revocarne il mandato e
eleggere un sostituto fino al termine del triennio.
Art. 15 Segretario – Tesoriere
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dal
Presidente, dura in carica fino al termine del mandato del
Presidente, può essere confermato.
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei
soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei
verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che
sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del
bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro
il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell’associazione, nonché alla conservazione della
documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle
spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.
Art.16 Revisore dei Conti
1) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di
tre e durano in carica tre anni.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in
parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla
loro competenza.
2) Compiti dei Revisori dei Conti
Ai Revisori dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il
controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi
devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai
bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio.
Art.17 Gratuità delle cariche sociali e sulle prestazioni degli
aderenti
Tutte le cariche elettive sono conferite a titolo gratuito,
salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
Qualora i Revisori dei Conti siano liberi professionisti
abilitati allo svolgimento di tale attività potranno essere
retribuiti nei limiti della tariffa professionali.
Art.18 Gruppi di Lavoro
1) I Gruppi di Lavoro sono formati dai volontari in operazione e
da uno o più Responsabili.
2) Il Responsabile o i Responsabili, vengono nominati dal
Consiglio Direttivo o dal Presidente.
3) I Gruppi di Lavoro si dividono in:
a) Regionali.
b) Provinciali
4) In ogni Regione è prevista la presenza di Rappresentanti
Regionali che hanno il compito di coordinare il lavoro dei vari
Gruppi.
5) I Responsabili di Regione rispondono del loro operato al
Consiglio Direttivo e al Presidente.
I Gruppi di Lavoro non possono effettuare spese, né assumere
obblighi senza il preventivo consenso del Presidente e del
Segretario, o del Consiglio Direttivo.
Art.19 Finanza e Patrimonio
1) Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalla eventuale quota d'iscrizione da versarsi all'atto
dell'ammissione all'Associazione e dalla eventuale quota annua,
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) da versamenti volontari di soci e non soci;
c) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, enti Locali,
Istituti di Credito, Imprese, Associazioni, Enti in genere e
privati cittadini;
d) da proventi dall'organizzazione di attività finalizzate al
raggiungimento dello scopo sociale;
e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati,
che verranno accettati dal Consiglio Direttivo;
f) da risultati derivanti dallo svolgimento di attività
commerciale di tipo marginale;
g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazione.
2) I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito
stabilito dal Consiglio Direttivo;
3) I beni dell’Associazione possono essere immobili, mobili e
mobili registrati; i beni immobili ed i beni mobili registrati
possono essere acquisiti dall’Associazione e sono ad essa
intestati; eventuali beni mobili degli aderenti o di terzi
vengono acquisiti in comodato gratuito dall’Associazione.
4) I beni immobili, mobili e mobili registrati sono elencati
nell’inventario, depositato presso la sede dell’Associazione, e
può essere consultato dagli associati.
5) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del
Presidente o del Segretario-Tesoriere, congiunte per operazioni
straordinarie, disgiunte per la gestione ordinaria.
6) E’ facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo (anche
disgiuntamente) disporre rimborsi spese e/o compensi a favore di
terzi che vengano chiamati a collaborare con l’Associazione.
Art.20 Il Bilancio
Il bilancio è annuale. Il bilancio consuntivo contiene entrate e
spese relative all’anno solare. Viene elaborato dal Segretario,
che lo propone al Consiglio Direttivo, il quale allegherà una
nota informativa sull’attività dell’anno e una previsione
relativa alle attività per l’anno successivo e lo invierà
all’Assemblea Generale per l’approvazione.
E’ facoltà del Consiglio indicare i dati salienti di bilancio
nella lettera di convocazione dell’Assemblea. Ogni socio ha
comunque diritto alla consultazione del bilancio presso la sede
sociale nei 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria, purché validamente costituita, provvederà
all’approvazione a maggioranza semplice dei presenti
Il Bilancio deve essere approvato entro e non oltre sei mesi
dalla data di chiusura dell’esercizio.
Art.21 Libri sociali
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze, delle
deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei
Revisori dei Conti, nonché il Libro dei Soci e dei Simpatizzanti.
I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia
motivata istanza; le copie richieste sono fatte
dall'Associazione a spese del richiedente.
Art.22 Svolgimento dell’attività
a) L'attività dell'Associazione è prestata in modo spontaneo e
senza alcun fine di lucro, avvalendosi in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti, ed è volta a perseguire l'esclusivo fine di
solidarietà sociale;
b) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
Art. 23 Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere
rappresentate da 1/10 dei soci all’Assemblea da uno degli organi
o da almeno dieci soci. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti in seconda convocazione.
Art.24 Scioglimento e liquidazione
1) In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
2) I beni che residuano dopo l’ esaurimento della liquidazione
sono devoluti alle altre organizzazioni operanti in identico e
analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni
dell’ assemblea.
3) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti in
seconda convocazione.
Art.25 Clausola arbitrale
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o
interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto
di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro
amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza
formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti,
in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il
Presidente del Tribunale di Mantova o, su richiesta degli
interessati, dal Presidente dell'Associazione. In ogni caso il
lodo dell'arbitro sarà inappellabile e vincolante.
Art.26 Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto saranno applicate
le disposizioni di legge ed i principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.
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